STATUTO DPR 484 del 20.03.1958
STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE DELLA SANITA’ MILITARE ITALIANA
Art. 1
E’ costituita con sede centrale in Roma, presso l’ospedale militare del “Celio” (S.Ten medico medaglia d’oro Attilio Friggeri), l’Associazione nazionale della Sanità militare italiana (A.N.S.M.I.)
Art. 2
L’Associazione è apolitica.
Art. 3
L’Associazione si propone le finalità di cui in appresso:
- a) tener vivo fra i soci l’ideale e l’amor di Patria;
- b) custodire ed esaltare il culto e le memorie della nobile tradizione di pietà fraterna, dedizione, sacrificio ed eroismo della Sanità militare in guerra e in pace;
- c) vivificare lo spirito di corpo, promuovere e cementare i vincoli di solidarietà e cameratismo tra tutti i soci in attività di servizio e in congedo, sviluppare rapporti di cordialità fra gli appartenenti alla Sanità militare e i soci delle altre Associazioni d’arma;
- d) tendere alla elevazione spirituale e culturale, all’assistenza morale e, nei limiti del possibile, materiale dei soci;
- e) curare la collaborazione e tendere all’aggiornamento professionale fra soci in servizio e in congedo, con possibili estensioni anche alle sanità militari di altri Paesi, in rapporto all’evoluzione scientifica, al progresso tecnico ed al perfezionamento dei mezzi strumentali ed organizzativi.
Art. 4
Possono far parte dell’Associazione tutti coloro che abbiano appartenuto o appartengono alle Sanità militari dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica, nonchè i genitori, le vedove ed i figli degli appartenenti a dette Sanità militari, caduti in guerra.
Art. 5
Non possono essere soci coloro che siano venuti meno alle leggi dell’onore.
Art. 6
I soci sono ordinari, sostenitori, vitalizi, collettivi, benemeriti ed onorari.
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Sono soci ordinari tutti coloro che appartengono alle categorie elencate al precedente art. 4. Essi pagano alla sezione la tassa di iscrizione e la quota annuale, stabilite dalla presidenza nazionale.
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Sono soci sostenitori tutti coloro che,potendo far parte dell’Associazione come soci ordinari pagano alla sezione una quota annuale superiore alla normale di almeno 5 volte.
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Sono soci vitalizi tutti coloro che, potendo far parte dell’Associazione come soci ordinari, pagano alla sezione, in un unico versamento, una quota pari a quindici volte quella annuale.
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Sono soci collettivi i comandi, le direzioni di Sanità, la Scuola, i reparti, gli stabilimenti, etc. La qualità di socio collettivo va attribuita esclusivamente all’ente e non ai suoi singoli appartenenti. I soci collettivi pagano la quota stabilita dalla presidenza nazionale.
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Sono soci benemeriti coloro che si siano distinti per particolare assiduità nell’opera svolta a favore dell’Associazione e per spiccati e riconosciuti servizi resi alla Sanità militare o per lasciti od oblazioni in favore dell’Associazione. Detti soci benemeriti sono proclamati dalla presidenza nazionale, anche su proposta motivata delle sezioni o delle delegazioni regionali. Essi sono esenti dal pagamento di quote sociali.
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Sono soci onorari gli appartenenti alla Sanità militare che siano grandi invalidi per ferite riportate in guerra o decorati di medaglia d’oro al valor militare, nonchè le vedove, i genitori e gli orfani dei predetti appartenenti alla Sanità militare, defunti e decorati al valor militare alla memoria.
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Detti soci onorari sono nominati dalla presidenza nazionale, di “motu proprio” o su proposta motivata delle sezioni o delle delegazioni regionali. Possono pure essere soci onorari alte personalità del campo medico e farmaceutico, che onorino la scienza sanitaria o che abbiano reso eminenti servizi alla Sanità militare. Anche tali soci sono nominati, sempre di “motu proprio” o su proposta motivata delle sezioni o delle delegazioni regionali, dalla presidenza nazionale, previo, però, parere favorevole espresso con voto di maggioranza di almeno i due terzi dei componenti di uno speciale collegio, costituito dal presidente, dai tre vice presidenti e dagli altri membri della stessa presidenza nazionale, nonchè dai direttori generali in carica delle tre Sanità militari. Tutti i soci onorari sono esenti dal pagamento di quote sociali. Alle votazioni partecipano i soci ordinari, i sostenitori, i vitalizi, i benemeriti e gli onorari. I militari in servizio ed i congiunti dei militari defunti non possono ricoprire cariche in seno all’associazione, nè prendere parte alle assemblee riguardanti il funzionamento interno dell’Associazione e delle sezioni, salvi i casi previsti dal presente statuto.
Art. 7
La qualità di socio si perde per dimissioni, morosità, indegnità.
Art. 8
Al socio che, in questa sua veste, con parole o atti comprometta l’apoliticità o contravvenga alle finalità stabilite dall’Associazione o arrechi pregiudizio al buon nome ed agli interessi di essa, può essere inflitto:
- a) Il richiamo da parte del presidente della sezione, sentito il parere del consiglio della stessa;
- b) L’ammonimento da parte del delegato regionale;
- c) l’espulsione, da parte della presidenza nazionale, previo parere della Commissione nazionale di disciplina. Contro il richiamo e l’ammonimento è ammesso il ricorso alla presidenza nazionale
Art. 9
L’organizzazione nazionale, con relativa articolazione territoriale dell’Associazione, tende ad essere costituita come segue:
- Presidenza nazionale;
- Consiglio nazionale;
- Delegazioni regionali;
- Sezioni provinciali;
- Sottosezioni staccate in altre località della provincia, dove ne risulti opportuna la formazione, a parere della rispettiva sezione provinciale.
Art. 10
La presidenza nazionale, con sede in Roma, è costituita da:
- presidente nazionale;
- tre vice presidenti nazionali, appartenenti rispettivamente a ciascuna Sanità militare (questa carica può essere rivestita anche dal delegato della regione che comprenda il Lazio);
- segretario generale;
- amministratore generale;
- presidente della commissione nazionale di disciplina.
La presidenza nazionale è anche “giunta esecutiva” e si riunisce, di massima, una volta al mese. In caso di urgenza può decidere questioni di competenza del consiglio nazionale, il quale, appena possibile, ne deve essere informato per la ratifica delle decisioni adottate. La presidenza nazionale assume anche compiti di assistenza e propaganda e quelli contemplati dal precedente art. 3, intesi allo sviluppo dell’Associazione e all’assistenza dei soci, con la collaborazione eventuale di appositi comitati, all’uopo nominati dal presidente, in rapporto ai bisogni ed alle circostanze. La presidenza nazionale provvede a tutto quanto si riferisce all’Associazione nel suo complesso, mantiene i necessari collegamenti con le autorità centrali e coordina le attività delle sezioni, avvalendosi delle delegazioni regionali, promuove manifestazioni nazionali, regionali, sezionali. Il presidente nazionale rappresenta l’Associazione a tutti gli effetti. Egli è coadiuvato dai vice presidenti, i quali, in caso di impossibilità, lo sostituiscono e lo rappresentano, e dal segretario generale. L’amministratore generale amministra i beni ed i proventi della presidenza nazionale dell’Associazione e ne rende conto; compila i bilanci, per ogni anno solare, preventivo e consuntivo, da presentare al consiglio nazionale.
Art. 11
Il consiglio nazionale si compone:
- del Presidente Nazionale;
- dei tre Vice Presidenti Nazionali;
- di cinque Soci residenti in Roma, non facenti parte del Consiglio della Sezione di detta città;
- dei Direttori Generali in carica delle tre Sanità militari;
- dei Delegati Regionali;
- del Segretario Generale senza diritto a voto;
- dell’Amministratore Generale senza diritto a voto;
Il consiglio nazionale è presieduto dal presidente nazionale che lo convoca almeno una volta all’anno in Roma. E’ consentita anche la convocazione per corrispondenza. Il consiglio nazionale può anche essere convocato quando richiesto da almeno un terzo dei componenti. Il consiglio nazionale è l’organo deliberativo e consultivo dell’Associazione ed interviene su tutte le questioni che ne interessano la vita, salve le attribuzioni stabilite dal successivo art. 31 per il congresso nazionale. Stabilisce le linee programmatiche per le attività dei vari organi dell’Associazione. Delibera sulle modifiche da apportare al presente statuto nonchè sul regolamento da emanarsi per la esecuzione dello statuto stesso, di cui al successivo art. 33 e sulle eventuali varianti al regolamento medesimo. Convoca il congresso nazionale. Fissa il contributo annuo che le sezioni provinciali e le sottosezioni staccate debbono versare alla presidenza nazionale per il suo funzionamento ed il contributo annuo dei soci collettivi, nonchè il contributo annuo che le dette sezioni e sottosezioni debbono versare alla delegazione regionale. I verbali delle sedute del consiglio nazionale o il riassunto delle decisioni adottate nella convocazione per corrispondenza vengano redatti e iscritti dal segretario generale su apposito registro. Le nomine del presidente nazionale, dei tre vice presidenti nazionali e dei cinque soci residenti in Roma, di cui al primo comma del presente articolo, debbono essere approvate dal Ministro per la difesa.
Art. 12
Le delegazioni regionali promuovono e curano lo sviluppo e la vita delle sezioni e sottosezioni della propria regione, ne coordinano l’attività e i reciproci legami ed esercitano su di esse funzioni ispettive.
La carica di delegato regionale è compatibile con quella di presidente di sezione provinciale.
Egli può farsi aiutare da un socio di sua fiducia in qualità di segretario.
Le regioni sono le seguenti: Piemonte, Lombardia, Tre Venezie, Liguria, Emilia, Toscana, Marche, Lazio-Umbria, Abruzzo-Molise, Campania, Puglia-Lucania, Calabria, Sicilia, Sardegna.
Qualora speciali circostanze lo consiglino, la presidenza nazionale può modificare il numero ed il raggruppamento di dette regioni, nonchè rispettivi limiti circoscrizionali.
Art. 13
Le sezioni provinciali sono rette da un presidente (eventualmente coadiuvato da un vice presidente) da un consiglio di sezione e da un segretario, nominato, quest’ultimo, dal presidente.
Il consiglio di sezione è composto da sei membri. detto consiglio accerta che i richiedenti l’ammissione a socio abbiano i requisiti prescritti; provvede di propria iniziativa alle varie attività; tutela il patrimonio della sezione stessa e ne amministra i fondi; sottopone alla presidenza nazionale la proposta di espulsione dei soci, a mezzo di una relazione corredata da elementi giustificativi. Le sezioni sono autorizzate a pubblicare un proprio eventuale bollettino sociale.
Art. 14
Le sottosezioni sono elementi staccati della sezione provinciale, alla quale fanno capo tutti i particolari del proprio funzionamento. Sono rette da un presidente, eventualmente coadiuvato da un socio di sua fiducia in qualità di segretario.
Art. 15
Ogni sezione provinciale (e le proprie eventuali sottosezioni staccate) devono convocarsi in assemblea ordinaria due volte all’anno, la prima delle quali, entro il primo trimestre, per l’approvazione del bilancio consuntivo dell’anno solare precedente e per l’esame di tutte le questioni interessanti la vita e lo sviluppo della sezione. Assemblee straordinarie possono essere convocate su deliberazione del presidente, o su richiesta di un terzo dei membri del consiglio di sezione, oppure di un terzo dei soci, per la trattazione di particolari questioni, da prospettarsi nell’avviso di convocazione.
Art. 16
Le entrate della Presidenza nazionale sono costituite:
- dai contributi annui delle sezioni provinciali e sottosezioni staccate;
- da eventuali donazioni, lasciti, elargizioni, oblazioni;
- dai proventi di manifestazioni promosse dalla presidenza;
- dalle rendite del capitale sociale e dell’eventuale fondo sociale.
Art. 17
Le entrate della delegazione regionale sono costituite:
- dai contributi annui delle sezioni provinciali e delle sottosezioni staccate. Tali contributi non spettano per le regioni nelle quali esiste una sola sezione ed il presidente di questa abbia le funzioni di delegato regionale;
- dalle rendite dell’eventuale fondo sociale.
Art. 18
Le entrate delle sezioni provinciali e delle sottosezioni staccate sono costituite:
- dalle quote sociali annuali dei soci ordinari, sostenitori, vitalizi e collettivi, dedotti i contributi annuali per la presidenza nazionale e per la delegazione regionale;
- da eventuali donazioni, lasciti, elargizioni, oblazioni e contributi straordinari eventuali dei soci;
- da proventi di manifestazioni promosse dalla sezione o sottosezione staccata;
- dalle rendite dell’eventuale fondo sociale.
Se una sezione o sottosezione staccata dovesse formare un fondo sociale particolarmente elevato, potrà eventualmente essere invitata dalla presidenza nazionale, sentito il presidente della sezione o sottosezione staccata, a versare un contributo straordinario (da destinarsi all’assistenza di carattere nazionale) nella misura consentita dalle esigenze della stessa sezione o sottosezione staccata.
Art. 19
La presidenza nazionale, le delegazioni regionali, le sezioni provinciali e le sottosezioni staccate hanno gestione amministrativa separata e compilano il bilancio consuntivo annuale, che sottopongono a revisione da parte di un collegio di tre sindaci. I bilanci della presidenza nazionale sono sottoposti all’approvazione del consiglio nazionale e quelli delle delegazioni regionali all’approvazione della presidenza nazionale.
Art. 20
Tutte le cariche sono elettive, tranne quelle del segretario generale e dell’amministratore generale, che sono nominati dal presidente nazionale, nonchè quelle altre contemplate dal presente statuto. Gli eletti durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il presidente nazionale, i tre vice presidenti nazioanali ed i cinque consiglieri nazionali, scelti fra gli appartenenti alla sezione di Roma e su eventuale indicazione della presidenza nazionale a quel tempo in carica, sono eletti dai delegati regionali, convocati in assemblea o per corrispondenza. Il delegato regionale è eletto dai presidenti delle sezioni provinciali della regione o del gruppo di regioni. Il presidente e l’eventuale vice presidente di sezione provinciale, i consiglieri della stessa, nonchè il presidente di sottosezione staccata sono eletti dall’assemblea dei rispettivi soci, a maggioranza assoluta. I predetti delegati regionali, su proposta del presidente nazionale in carica, possono elegere un presidente nazionale onorario. L’assemblea è valida in prima convocazione, se è presente almeno la metà dei soci in regola con il pagamento della quota annuale; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei soci presenti. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorre almeno un’ora. Il collegio dei tre sindaci per la sezione provinciale (o sottosezione staccata) è eletto per tre anni, dall’assemblea della stessa sezione (o sottosezione). Alla revisione del bilancio della delegazione regionale provvede il collegio dei sindaci della sezione provinciale nel territorio della quale ha sede la delegazione medesima. Alla revisione dei bilanci della presidenza nazionale provvede il collegio dei sindaci della sezione provinciale di Roma.
Art. 21
La commissione nazionale di disciplina è composta di un presidente, due membri e un segretario, eletti ogni tre anni dal consiglio nazionale, su proposta del presidente nazionale e scelti fra personalità residenti a Roma, che siano soci, ma non coprano cariche direttive nell’Associazione. Tale commissione è organo consultivo del consiglio nazionale e della presidenza nazionale in tutte le questioni che concernono la disciplina e la dignità dei soci.
Art. 22
La presidenza nazionale ha la facoltà di dichiarare disciolto un consiglio di sezione provinciale e dichiarare decaduto un presidente di sottosezione, nei riguardi dei quali fossero constatate infrazioni o inadempienze ai fini morali e funzionali dell’Associazione, oppure una persistente inattività, ovvero irregolarità di carattere amministrativo: ciò in seguito a proposta motivata della delegazione regionale oppure di propria iniziativa, sentito però il parere della delegazione regionale. La presidenza nazionale, sentita la delegazione regionale, nominerà, in tali casi, un commissario il quale, entro sei mesi, dovrà indire la nuova elezione delle cariche sociali. Analogamente, sarà provveduto per il caso di dimissioni del consiglio di sezione o del presidente di sottosezione.
Art. 23
Nel caso di dimissioni del presidente nazionale, il vice presidente più anziano di età assumerà le funzioni di presidente fino alle prossime elezioni; nel caso di dimissioni collettive del presidente e dei vice presidenti, il consiglio nazionale sarà, entro due mesi, convocato dal consigliere più anziano di età per procedere a nuove elezioni.
Art. 24
In caso di dimissioni o assenza prolungata del presidente di sezione, l’eventuale vice presidente ne assume le funzioni fino alla scadenza del mandato. Nel caso in cui non esista il vice presidente o nella ipotesi di dimissioni contemporanee del presidente e vice presidente, l’assemblea della sezione, convocata nel termine di due mesi dal consigliere più anziano di età, procede a nuova elezione.
Art. 25
Ogni anno entro il mese di aprile, le delegazioni regionali e le sezioni provinciali (queste anche per le loro sottosezioni staccate) trasmettono alla presidenza nazionale:
- una relazione riassuntiva sull’attività svolta nell’anno solare precedente e sui risultati ottenuti;
- un elenco nominativo dei soci nuovi raccolti nell’anno, nonchè dei soci dimessi o defunti o resisi morosi o espulsi;
- un estratto del bilancio dell’anno precedente;
- eventuali considerazioni di carattere generale e proposte.
Art. 26
Le cariche elettive non sono retribuite. Al segretario generale, all’amministratore generale e ai segretari di sezione, qualora debbano dedicare al lavoro tempo considerevole, potranno essere assegnate dai rispettivi presidenti, sentiti i corrispondenti consigli, delle gratifiche mensili, in base alle disponibilità del bilancio.
Art. 27
Le tessere sociali, di modello unico, firmate dal presidente nazionale, sono compilate dalle sezioni provinciali (o sottosezioni staccate) e controfirmate dai rispettivi presidenti; debbono essere richieste alla presidenza nazionale, versando contemporaneamente il relativo importo. Trimestralmente ogni sezione, deve trasmettere alla presidenza nazionale l’elenco nominativo (cognome, nome, grado militare, classe di leva, carica eventualmente ricoperta nella sezione, indirizzo) dei soci ai quali la tessera è stata distribuita, riportandone nell’elenco stesso il numero distintivo. Il distintivo sociale, conforme al modello di cui all’allegato n.1, approvato dal Ministero per la difesa, sarà fatto riprodurre dalla presidenza nazionale e dovrà essere ad essa richiesto, versando il relativo importo.
Art. 28
La sede centrale dell’Associazione e le sue sezioni sono autorizzate ad usare nelle cerimonie ufficiali la bandiera nazionale (dimensioni cm. 99×99), conforme all’allegato n.2 approvato dal Ministro per la difesa. La presidenza nazionale è autorizzata a portare, nelle cerimonie ufficiali, il medagliere dei decorati di M.O. al valor militare. La scorta alla bandiera e al medagliere è costituita da due componenti dell’Associazione. I soci sono autorizzati a portare il distintivo sociale all’occhiello della giacca. In occasione di manifestazioni ufficiali, alle quali intervengono in corpo con bandiera, sono inoltre, autorizzati ad usare il berretto a busta o normale, con fregio del corpo e distintivo del grado militare rivestito, ed il sopracollo di panno o velluto del colore particolare della rispettiva Sanità militare. Per i soci onorari in luogo del grado militare saranno usate le lettere “SO”.
Art. 29
Per quanto concerne le votazioni regionali, il presidente di sezione provinciale rappresenta tanti voti quanti sono i soci della stessa sezione e delle relative sottosezioni staccate in regola con il versamento della quota annuale; analogamente, nelle votazioni nazionali, ogni delegato regionale rappresenta tanti voti quanti sono i soci delle sezioni provinciali e relative sottosezioni staccate, in regola con il versamento della quota annuale. Entro il mese di gennaio di ogni anno, ogni presidente di sezione provinciale trasmetterà alla presidenza nazionale e alla delegazione regionale una dichiarazione, firmata dal presidente e dal segretario, attestante il numero dei soci (compresi quelli delle sottosezioni staccate) in regola con il versamento della quota sociale al 31 dicembre dell’anno precedente; da tale dichiarazione emergerà il valore ponderale della sezione provinciale e relative sottosezioni staccate da valere per tutte le votazioni dell’annata.
Art. 30
Il congresso nazionale è l’organo sovrano dell’Associazione. Normalmente si aduna ogni tre anni ed eccezionalmente quando lo ritiene necessario il consiglio nazionale o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un terzo delle sezioni provinciali.
Art. 31
Il Congresso Nazionale:
- discute sull’attività svolta dal consiglio nazionale, sentita la relazione fatta dal presidente nazionale;
- delibera, qualunque sia il numero dei presenti ed a maggioranza dei voti degli stessi, sull’indirizzo generale dell’Associazione;
- delibera, con maggioranza contemplata nell’ultimo comma dell’ art. 21 codice civile,sull’eventuale scioglimento dell’Associazione e sulla devoluzione del relativo patrimonio;
- si pronunzia su tutte le questioni che il consiglio nazionale abbia ritenuto di mettere all’ordine del giorno.
Art. 32
Della convocazione del congresso nazionale è dato avviso, dalla presidenza nazionale, ai presidenti delle singole sezioni, tramite le delegazioni regionali, con lettera spedita almeno 30 giorni prima del giorno fissato per la convocazione. In detta lettera deve essere indicato il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’ordine del giorno. Tutti i soci in regola con i versamenti delle quote sociali possono partecipare al congresso nazionale ed esercitare il diritto di voto. Ogni socio può rappresentare altri soci con un minimo di 10 voti. Il congresso sarà presieduto da un presidente, all’uopo eletto, anche a maggioranza relativa, dai soci intervenuti. Detto presidente nominerà, tra i soci presenti, un segretario e due scrutatori. Tutte le votazioni saranno effettuate nella forma che il presidente del congresso indicherà di volta in volta per le singole deliberazioni. Delle adunanze del congresso e delle deliberazioni adottate sarà redatto apposito verbale, che sarà firmato dal presidente e dal segretario del congresso stesso.
Art. 33
L’eventuale regolamento che debba emanarsi per l’esecuzione del presente statuto sarà sottoposto all’approvazione del Ministro per la difesa.